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Regolamento del Centro Speciale di Ricerche

 

Art. 1 - Denominazione del Centro

Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro speciale di Ricerche “International research center for local histories and cultural diversities”.

 

Art. 2 - Sede del Centro

Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi dell’Insubria, in Como, con una sede operativa anche a Varese. Il Centro usufruisce dei locali messi a disposizione dall’Università o da altri enti pubblici o privati.

 

Art. 3 - Finalità del Centro

Il Centro ha lo scopo di:

-    promuovere la ricerca sulle storie e culture locali, specie mediante l’approfondimento dei criteri metodologici e comparatistici e l’acquisizione critica delle fonti;

-    predisporre e proporre progetti, a livello nazionale ed internazionale, per la salvaguardia, la valutazione e la adeguata fruizione dei beni ambientali, storici, archeologici, archivistici, artistici, monumentali e le testimonianze di cultura materiale;

-    favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni, corsi e ogni altra utile iniziativa;

-    sviluppare un approccio interdisciplinare che unisca alla ricerca storiografica, gli strumenti ed i metodi di indagine con mezzi elettronici;

-    contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità;

-    organizzare corsi di studio e master nel rispetto dei regolamenti d’Ateneo.

 

Art. 4 - Attività del Centro

Nell’ambito dell’attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionale e internazionali, relativi ad argomenti di cui all’art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e associazioni scientifiche con interessi convergenti.

Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore potranno essere istituiti premi di ricerca.

Rientra nei compiti del Centro l’attività redazionale di aggiornamento nell’ambito delle discipline di cui all’art. 3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici.

 

Art 5 - Sezioni

All’interno del Centro potranno essere istituite sezioni con specifiche funzioni di ricerca su progetti di particolare rilevanza scientifica, che rientrino nell’ambito delle finalità istituzionali.

Le sezioni saranno attivate con delibera del Consiglio Scientifico e degli organi competenti di Ateneo.

Il Consiglio Scientifico provvederà alla nomina di un coordinatore di sezione, tra i professori di I e II fascia membri del medesimo Consiglio Scientifico oppure tra gli aderenti al Centro.

Le sezioni non costituiscono centri autonomi contabili e di spesa.

Verifiche e variazioni dell’articolazione del Centro in sezioni e soppressioni delle stesse possono avvenire a partire dall’inizio di ogni anno accademico e devono essere approvate dal Consiglio Scientifico.

 

Art. 6 - Personale aderente al Centro

Oltre ai Professori e Ricercatori proponenti e ai professori e ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria anche a riposo, possono aderire al Centro professori e ricercatori di altre Università o Istituti di livello universitario, italiani e stranieri e studiosi di comprovata fama. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico.

 

 

Art. 7 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

a) il Consiglio Scientifico ed il Presidente;

b) il Direttore Scientifico;

c) il Direttore del Centro.

 

Art. 8 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da:

   Il Rettore o suo delegato;

   Il Direttore Scientifico.

   5 membri eletti dall’Assemblea degli Aderenti al Centro, di cui almeno 3 dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.

Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti di comprovata fama nazionale e internazionale; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze.

I membri elettivi o cooptati non appartenenti all’Università degli Studi dell’Insubria non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio che comportano impegni di spesa. I membri elettivi e cooptati durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente eletto dal medesimo Consiglio tra i suoi membri. Il Presidente convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all’anno e quando il Direttore Scientifico o non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

 

Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico:

   individua le linee dell’attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore del Centro;

   approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore del Centro;

   delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro;

   delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;

   delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

 

Art. 10 Presidente

Il Presidente del Consiglio Scientifico rappresenta il Centro.

 

Art. 11 - Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è designato dal Consiglio Scientifico tra i propri componenti, anche cooptati.

Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un docente a tempo pieno.

Il Direttore Scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio e può essere confermato; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio procede alla designazione del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) presenta al Consiglio Scientifico, all’inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche;

b) predispone la relazione sull'attività scientifica svolta nell’anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni.

 

Art. 12 Direttore del Centro

Il Direttore è designato dal Rettore tra il personale dipendente dell’Ateneo, di norma tecnico–amministrativo, assegnato al Centro oppure proveniente da altre Pubbliche amministrazioni o dal settore privato. Dura in carica tre anni ed è confermabile.

Il Direttore:

a) cura la realizzazione delle politiche e dei programmi approvati dal Consiglio Scientifico;

b) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro;

c) è responsabile della gestione del personale assegnato al Centro;

d) è responsabile delle attrezzature;

e) informa periodicamente il Consiglio Scientifico sull’andamento gestionale;

f) provvede alle spese per le attività istituzionali nei limiti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

g) assume con proprio decreto per motivi di urgenza gli atti di competenza del Consiglio Scientifico, compresi gli impegni di spesa, quando non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il decreto del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Scientifico nella prima seduta successiva che deve di norma tenersi non oltre 30 giorni dalla data del decreto stesso.

 

Art. 13 - Finanziamenti

Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:

a) Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;

b) Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) Regioni ed altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;

d) Comunità Europea o altri organismi internazionali;

e) eventuali contributi dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Il Centro Speciale è un’unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo all’Amministrazione Centrale.

 

Art. 14 - Locali

Il Centro utilizza locali assegnati dall’Ateneo o acquisiti anche con i fondi di cui il Centro dispone.

 

Art. 15 - Personale

Il personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori e Ricercatori aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.

Al Centro può essere assegnato personale tecnico-amministrativo dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

 

Art. 16 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico.