Art. 1 - Denominazione del Centro
Presso
l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro speciale di
Ricerche “International research center for local histories and cultural
diversities”.
Art. 2 - Sede del Centro
Il
Centro ha sede presso l'Università degli Studi dell’Insubria, in Como, con una
sede operativa anche a Varese. Il Centro usufruisce dei locali messi a
disposizione dall’Università o da altri enti pubblici o privati.
Art. 3 - Finalità del Centro
Il
Centro ha lo scopo di:
- promuovere
la ricerca sulle storie e culture locali, specie mediante l’approfondimento dei
criteri metodologici e comparatistici e l’acquisizione critica delle fonti;
- predisporre
e proporre progetti, a livello nazionale ed internazionale, per la
salvaguardia, la valutazione e la adeguata fruizione dei beni ambientali,
storici, archeologici, archivistici, artistici, monumentali e le testimonianze
di cultura materiale;
- favorire
il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante
comunicazioni, convegni, corsi e ogni altra utile iniziativa;
- sviluppare
un approccio interdisciplinare che unisca alla ricerca storiografica, gli
strumenti ed i metodi di indagine con mezzi elettronici;
- contribuire
alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue
finalità;
- organizzare
corsi di studio e master nel rispetto dei regolamenti d’Ateneo.
Art. 4 - Attività del Centro
Nell’ambito
dell’attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di
aggiornamento e convegni di studio, nazionale e internazionali, relativi ad
argomenti di cui all’art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per
l’amministrazione universitaria.
Tali attività potranno essere
svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e associazioni scientifiche
con interessi convergenti.
Nel rispetto della normativa
vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore
potranno essere istituiti premi di ricerca.
Rientra nei compiti del Centro
l’attività redazionale di aggiornamento nell’ambito delle discipline di cui
all’art. 3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli,
testi, manuali e indici bibliografici.
Art 5 - Sezioni
All’interno
del Centro potranno essere istituite sezioni con specifiche funzioni di ricerca
su progetti di particolare rilevanza scientifica, che rientrino nell’ambito
delle finalità istituzionali.
Le sezioni saranno attivate con
delibera del Consiglio Scientifico e degli organi competenti di Ateneo.
Il Consiglio Scientifico
provvederà alla nomina di un coordinatore di sezione, tra i professori di I e
II fascia membri del medesimo Consiglio Scientifico oppure tra gli aderenti al
Centro.
Le sezioni non costituiscono
centri autonomi contabili e di spesa.
Verifiche e variazioni
dell’articolazione del Centro in sezioni e soppressioni delle stesse possono
avvenire a partire dall’inizio di ogni anno accademico e devono essere
approvate dal Consiglio Scientifico.
Art. 6 - Personale aderente al
Centro
Oltre ai Professori e Ricercatori
proponenti e ai professori e ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria
anche a riposo, possono aderire al Centro professori e ricercatori di altre
Università o Istituti di livello universitario, italiani e stranieri e studiosi
di comprovata fama. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il
Consiglio Scientifico.
Art. 7 - Organi del Centro
Sono
Organi del Centro:
a)
il Consiglio Scientifico ed il Presidente;
b)
il Direttore Scientifico;
c)
il Direttore del Centro.
Art. 8 - Consiglio Scientifico
Il
Consiglio Scientifico è composto da:
• Il Rettore o suo delegato;
• Il Direttore Scientifico.
• 5 membri eletti
dall’Assemblea degli Aderenti al Centro, di cui almeno 3 dell’Università degli
Studi dell’Insubria.
Il Consiglio Scientifico è
costituito con Decreto del Rettore.
Il Consiglio Scientifico può
cooptare personalità scientifiche ed esperti di comprovata fama nazionale e
internazionale; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche
competenze.
I membri elettivi o cooptati non
appartenenti all’Università degli Studi dell’Insubria non hanno diritto di voto
nelle deliberazioni del Consiglio che comportano impegni di spesa. I membri
elettivi e cooptati durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del
mandato.
Il Consiglio Scientifico è
presieduto dal Presidente eletto dal medesimo Consiglio tra i suoi membri. Il
Presidente convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all’anno e quando
il Direttore Scientifico o non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta
motivata. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata,
telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data
fissata per la riunione.
Art. 9 - Compiti del Consiglio
Scientifico
Il
Consiglio Scientifico:
• individua
le linee dell’attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario
annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal
Direttore del Centro;
• approva la
relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore del
Centro;
• delibera
sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro;
• delibera
sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e
privati;
• delibera
in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
Art. 10 Presidente
Il
Presidente del Consiglio Scientifico rappresenta il Centro.
Art. 11 - Direttore Scientifico
Il
Direttore Scientifico è designato dal Consiglio Scientifico tra i propri
componenti, anche cooptati.
Le funzioni di Direttore
dovranno, di regola, essere attribuite ad un docente a tempo pieno.
Il Direttore Scientifico è
nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio e può essere
confermato; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio
procede alla designazione del Direttore Scientifico.
Il Direttore Scientifico svolge
le seguenti funzioni:
a) presenta al
Consiglio Scientifico, all’inizio di ogni anno di attività, il programma
dettagliato delle ricerche;
b) predispone
la relazione sull'attività scientifica svolta nell’anno, che sottopone al
Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al
Rettore entro 30 giorni.
Art. 12 Direttore del Centro
Il
Direttore è designato dal Rettore tra il personale dipendente dell’Ateneo, di
norma tecnico–amministrativo, assegnato al Centro oppure proveniente da altre
Pubbliche amministrazioni o dal settore privato. Dura in carica tre anni ed è
confermabile.
Il Direttore:
a) cura la
realizzazione delle politiche e dei programmi approvati dal Consiglio
Scientifico;
b) è
responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro;
c) è
responsabile della gestione del personale assegnato al Centro;
d) è
responsabile delle attrezzature;
e) informa
periodicamente il Consiglio Scientifico sull’andamento gestionale;
f) provvede
alle spese per le attività istituzionali nei limiti previsti dal Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
g) assume con proprio decreto per motivi di urgenza
gli atti di competenza del Consiglio Scientifico, compresi gli impegni di
spesa, quando non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione.
Il decreto del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio
Scientifico nella prima seduta successiva che deve di norma tenersi non oltre
30 giorni dalla data del decreto stesso.
Art. 13 - Finanziamenti
Il
Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
a) Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed altri ministeri
interessati nell'area di ricerca;
b) Consiglio
Nazionale delle Ricerche;
c) Regioni ed
altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;
d) Comunità
Europea o altri organismi internazionali;
e) eventuali
contributi dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Il Centro Speciale è un’unità di
spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa
e contabile fa capo all’Amministrazione Centrale.
Art. 14 - Locali
Il
Centro utilizza locali assegnati dall’Ateneo o acquisiti anche con i fondi di
cui il Centro dispone.
Art. 15 - Personale
Il
personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori e Ricercatori
aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a
seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, borsisti, specializzandi,
dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di
ricerca e/o strutture pubbliche o private.
Al Centro può essere assegnato
personale tecnico-amministrativo dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Per il personale esterno alle
Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di
specifici accordi, il Direttore del Centro dovrà accertare che sia coperto da
idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).
Art. 16 - Modifiche al
regolamento
Le
modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con
la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal
Senato Accademico.


